Le donazioni liberali a un’organizzazione di volontariato sono deducibili o detraibili, il privato o l’impresa che effettuano una donazione possono decidere liberamente il trattamento fiscale di cui beneficiare.
I privati possono:
- detrarre dall’imposta lorda il 30% dell’importo donato fino ad un massimo di 30.000 euro (art. 83 comma 1 D.lgs 117/2017 – Codice del Terzo Settore)
- dedurre dal proprio reddito le donazioni per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo personale o d’impresa (art. 83 comma 2 D.lgs. 117/2017)
- dedurre la donazione dal proprio reddito per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, (art. 10 c. 1 lettera g) del D.P.R. 917/86);
Le imprese possono:
- dedurre le donazioni, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (art. 14, comma 1 del D. L. 35/05 convertito in legge n. 80 del 14/05/2005);
- dedurre le donazioni, per un importo non superiore a 30.000 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art.100, comma 2 lettera h del D.P.R. 917/86).
Per beneficiare delle agevolazioni fiscali, ricorda di conservare:
- la ricevuta di versamento, nel caso di donazione con bollettino postale.
- l’estratto conto della carta di credito, per donazioni con carta.
- l’estratto conto del tuo conto corrente (bancario o postale), in caso di bonifico o RID (Sepa)
N.B. Le donazioni in contante non rientrano in alcuna agevolazione.